Italicum, questo sconosciuto

L’Italicum è legge.
La nuova legge elettorale è stata approvata alla Camera con 334 voti favorevoli e 61 voti contrari.
Si attende solo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che appare comunque scontata.
Le nuove disposizioni per l’elezione della Camera dei deputati si applicano a decorrere dal primo luglio 2016.
A seguire, in breve, quanto previsto dalla nuova legge:

– La suddivisione del territorio nazionale in venti circoscrizioni, corrispondenti al numero delle regioni, divise in un totale di cento collegi plurinominali.

– A ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso tra tre e nove. I seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale.
(Per Trentino Alto-Adige e Valle d’Aosta sono previste disposizioni particolari, in quanto sono regioni con collegi uninominali).

– La soglia di sbarramento necessaria per l’accesso in Parlamento è pari al 3% dei voti validi.

-Alla lista che ottiene più del 40% dei voti validi sono attribuiti 340 seggi.
I seggi rimanenti sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in proporzione al numero di voti ottenuti da ciascuna lista.

– Se nessuna lista raggiunge la soglia del 40% dei voti validi, è previsto un turno di ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Alla lista vincitrice sono attribuiti 340 seggi.

– Le liste non possono formare una coalizione tra i due turni di votazione.

– Introduzione dell’obbligo di depositare lo statuto per i partiti che intendono partecipare alle elezioni.

– Le liste sono formate da un candidato capolista e da un elenco di candidati.
Ciascun elettore può esprimere un massimo di due preferenze per i candidati di sesso opposto tra quelli che non sono capolista.
Inizialmente sono eletti i capolista nei collegi, e successivamente i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

– Al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive, i candidati devono essere presentati in ordine alternato per sesso.

– Nessuno può essere candidato in più collegi, neanche di altra circoscrizione, ad eccezione dei capolista, che possono essere candidati al massimo in dieci collegi.

– Sono previste modalità per consentire ai cittadini che si trovano temporaneamente all’estero per ragioni di studio, lavoro o cure mediche, di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, nonché agli elettori appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia, impegnati in missioni internazionali, di votare secondo le modalità stabilite in base ad un accordo tra i ministri competenti.

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