Inchiesta sulla farmacia di piazza Caiazzo a Milano: assoluzione piena per Giammassimo Giampaolo

Inchiesta sulla farmacia di piazza Caiazzo a Milano: assoluzione piena per Giammassimo Giampaolo

Nel maggio 2018 la nostra testata ha riportato un articolo del Corriere della Sera per il quale l’avvocato Michele Picerno, in nome e per conto del suo assistito Giammassimo Giampaolo, ha richiesto una rettifica con la pubblicazione di quanto segue.

Dal canto nostro, considerato l’esito processuale, riteniamo deontologicamente corretta la pubblicazione di questa lettera e, anche se non richiesto, abbiamo proceduto alla rimozione dell’articolo in questione dai nostri archivi, per non danneggiare chi è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria ma ne è risultato assolutamente estraneo.

Giovanni Maiolo

Direttore di Ciavula

Formulo la presente in nome e per conto del Sig. Giammassimo Giampaolo sia in proprio che quale titolare della Impresa Giampaolo Dott. Farmacista Giammassimo, nonché proprietario del Marchio Farmacia Fiduciaria Milano 1907, che ci hanno conferito mandato professionale al fine di singnificarVi quanto segue.

Il dott. Giammassimo Giampaolo ha acquistato nell’anno 2016 la Farmacia Caiazzo sita in Milano, Piazza Caiazzo n. 2 (rectius , la società che gestisce la Farmacia) per la somma complessiva di euro 2.060.000,00. In data 08-02-2016, il G.i.p. presso il Tribunale di Milano, nell’ambito del proc. pen. n. 53407/13 R.G.n.r., emetteva una ordinanza cautelare riguardante l’ipotesi di reato di reimpiego (art 648-ter c.p.) aggravato ai sensi dell’art 7 1. N 203 del 1991 , ipotizzando che Strangio Giuseppe , incensurato , avrebbe investito soldi provenienti Dalla ‘ndrangheta (famiglia Marando) nell’acquisto della Farmacia Caiazzo, per la precisione una quota pari ad euro 217.000,00 della impresa individuale “Giampaolo dott. Farmacista Giammassimo”.

Nel proc. pen. n. 53407/13 R.G.n.r., la posizione del dott. Giampaolo è stata archiviata, mentre Strangio Giuseppe è stato assolto – nello stralcio del procedimento proc. pen. n. 24903/16 R.G.n.r., – perché il fatto non sussiste emessa il 12-09-2018 dal G.i.p . presso il Tribunale di Milano, all’esito del giudizio abbreviato, confermato dalla Corte di d’appello di Milano con sentenza del 22-09-2021. In realtà, il capo di imputazione riguardante il reimpiego nell’acquisto della Farmacia Caiazzo non era stato nemmeno impugnato dal pubblico Ministero, con il conseguente formarsi di un giudicato interno ancor prima della sentenza d’appello.

In data 4 aprile 2018, il G.i.p presso il Tribunale di Milano , nell’ambito del proc. pen. n 21243/17 R.G.n.r ., emettevano una ordinanza cautelare per reati di truffa nei confronti di aziende farmaceutiche e altri illeciti penali correlati. Anche il proc. pen. n 21243/17 R.G.n.r., si chiudeva con l’assoluzione per insussistenza del fatto dell’ente imputato Farmacia Fiduciaria 1907 in data 17 settembre 2019 e con l’assoluzione del Dott. Giampaolo perché il fatto non sussiste con sentenza emessa dal Tribunale di Milano sezione X, il 12 luglio 2021. In data 26-04-2018, il Prefetto di Milano , dott.ssa Lamorgese , emetteva una interdittiva antimafia ai sensi degli art. 89 bis , 84 comma 4, 91 comma 6 d.lgs. n.159 del 2011, attualmente è pendente presso il Tar per il giudizio di merito. Maggio 2018 il Vs giornale“ Ciavula “, ha pubblicato del materiale dal contenuto gravemente lesivo di valori fondamentali della persona, costituzionalmente protetti, quali la dignità e la sua reputazione sia personale che professionale. All’uopo, si riporta di seguito l’elenco dettagliato dei titoli degli articoli in contestazione, tutti editi dalla Vs società, con l’evidenza di alcuni degli stralci dal contenuto palesemente illecito, rectius gravemente diffamatorio

1- Ciavulia maggio 2018 ‘Ndrangheta a Milano: dove le ‘ndrine più potenti fanno affari d’oro con pochi rischi

-di affari sporchi della ‘ndrangheta,

– la farmacia di piazza Caiazzo ombra dei Romeo di San Luca.

Da un’attenta analisi dei contenuti teste citati si evince come la Vs testata, in assenza di qualsiasi giustificazione ed eccedendo i limiti di cui alla Carta Costituzionale , abbia condotto una vera e propria campagna demolitoria della reputazione di una delle più antiche e rinomata Farmacie milanese (Farmacia Caiazzo) e il suo titolare (dott. Giammassimo Giampaolo), sulla scorta di presunti intrecci e sodalizi criminali con alcune delle famiglie ‘ndrangheta calabrese più attive sul territorio della Locride (RC ), la famiglia dei Marando , Calabrò e il clan dei Romeo. In realtà, è emerso dal complesso quadro investigativo come l’unica colpa, se di colpa si può parlare, del Sig. Giampaolo, sia rinvenibile nell’essere nativo di un Paese, Locri , nella provincia di Reggio Calabria , in un territorio ad altissimo tasso delinquenziale purtroppo spesso teatro di crimini a sfondo associativo mafioso, da ultimo di aver portato a termine, con successo, gli studi universitari in farmacia più una specializzazione in Farmacognosia trasferendosi al Nord con l’intento di avviare la propria attività professionale dal 2006 . Le notizie dai Voi divulgate, senza una opportuna quanto seria verifica sulla veridicità, oltre a notizie da voi inventate, in particolare gli stralci evidenziati ut supra a latere dei singoli articoli oggetto della presente contestazione, – non solo risultano inveritiere e/o inesatte e comunque parziali o in alcuni casi false con riferimento al momento della lora pubblicazione, ma addirittura sono poi risultate totalmente infondate al punto tale da giustificare i provvedimenti giudiziari di archiviazione in taluni casi di assoluzione perché il fatto non sussiste in altri. Nonostante ciò, a distanza di alcuni anni dalla consumazione dell’illecito de quo, la Vs società ha completamente omesso la pubblicazione di qualsiasi smentita e/o rettifica , seppur tale via fosse un percorso “obbligato” , ad onor del vero e anche nel rispetto della pubblica opinione se solo si considera la gravità delle accuse, la loro totale infondatezza accertata in giudizio ed, in infine , il linguaggio utilizzato della Vs settimanale, all’evidenza del tutto esorbitante rispetto allo specifico scopo informativo tipico dell’attività giornalistica. Ed infatti, ancorchè di qualche utilità sociale, le informazioni in oggetto sono state diffuse in maniera non conforme alle regole vigenti in materia, traendosene, dalla loro lettura cosi come contenute nei precedenti articoli, una forma espositiva ed una interpretazione dei fatti di cronaca giudiziaria a dir poco superficiale, con un deliberato intento denigratorio. Riprova ne è, come già detto, che a fronte di notizie cosi ridondanti anche nei titoli oltre nei contenuti, a distanza di alcuni anni dall’intervenuta archiviazione e/o assoluzioni , ad oggi non vi sia stata , da parte di “Ciavulia”, traccia alcuna smentita, né analogica tantomeno digitale. Per giunta, di estrema rilevanza è il fatto che gli articoli in contestazione sono stati da Voi concepiti in maniera tale da indurre il lettore a ritenere che i reati contestati fossero stati commessi unitamente a famiglie ‘ndranghetiste, i cui membri non risultano in nessun modo coinvolti nelle indagini investigative. Per tutte le ragioni di cui sopra, i nostri Assistiti, nostro tramite, Vi intimiamo di immediatamente provvedere alla rettifica dei contenuti degli articoli giornalistici teste elencati, editi sulla settimanale a tiratura nazionale “Ciavulia“, sostituendo alle informazioni diffamatorie come sopra riportate notizie di cronaca a carattere neutro , a mero contenuto divulgativo, con la precisazione che, in ogni caso, gli stessi sono risultati totalmente estranei ai fatti contestati. Con la presente , altresì , per tutti i fatti sopra esposti , i nostri Assistiti, nostro tramite, formulano formale richiesta risarcitoria, con riserva di esatta quantificazione di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza della condotta illecita, gravemente diffamatoria, perpetrata dalla Vs società in loro danno, oltre alla corresponsione della pena pecuniaria speciale prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa dall’art. 12 della legge 47 del 1948 , anche in questo caso con riserva di esatta quantificazione . Vi invitiamo, pertanto, a prendere contatto con lo scrivente a mezzo di Vs legale di fiducia entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, anche al fine di concordare le future iniziative da intraprendere, anche di rettifica, avvisandoVi sin da ora che, in difetto, abbiamo già ricevuto mandato di adire le competenti sedi giudiziarie senza ulteriore preavviso. Valga la presente ad ogni effetto di legge, con particolare riguardo a quelli interruttivi e/o sospensivi di prescrizione e decadenza. Tanto Vi dovevo.

Distinti saluti Avv. Michele Picerno

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