Lavori pubblici: facciamo il punto sulla nuova legge europea sugli appalti

Lavori pubblici: facciamo il punto sulla nuova legge europea sugli appalti

Messaggio Promozionale

Cambiamenti in vista per il settore degli appalti pubblici, in seguito all’introduzione della nuova legge europea sugli appalti approvata lo scorso 17 gennaio. La norma europea 2019-20, che è entrata ufficialmente in vigore il 1 febbraio 2022 con l’iscrizione nella Gazzetta Ufficiale, introduce alcuni elementi che vanno a modificare le procedure che riguardano il settore degli appalti pubblici.

In particolare, le novità volute da Bruxelles riguardano la natura degli adempimenti che spettano al direttore dei lavori, all’esecutore degli stessi e al responsabile del procedimento (anche chiamato Rup), nonché l’emissione dell’attestazione di pagamento, di acconto e di saldo relativi ai contratti in essere e l’introduzione dei Sal, ovvero gli stati sull’avanzamento dei lavori. Inoltre, un ulteriore principio di novità è rappresentato dalla modifica dell’articolo 80 del Codice dei Contratti pubblici italiani: dal primo febbraio 2022 in poi, quindi, sarà possibile escludere un soggetto da una gara d’appalto solo in presenza di violazioni fiscali che non siano state ancora accertate dall’Agenzia delle Entrate solo se esse superano un importo pari a 35.000 euro.

La situazione attuale dell’edilizia pubblica in Italia, quindi, appare complessa, con le aziende che si trovano a dover affrontare procedimenti burocratici impegnativi per poter ottenere le certificazioni richieste dagli enti che assegnano i lavori. Una fra queste è sicuramente l’attestazione SOA, indispensabile per poter dialogare con la Pubblica Amministrazione.

Per ottenere questo certificato senza rischiare di commettere passi falsi, le aziende possono contare sull’aiuto di Soa Semplice, un servizio pensato per affiancare le imprese che vogliono entrare nel mondo delle gare pubbliche. Infatti, degli esperti specializzati nel funzionamento delle attestazioni soa si occuperanno di verificare la presenza dei requisiti necessari per partecipare ai bandi fino al rilascio del certificato.

Cosa cambia con la nuova legge europea

La recente introduzione della norma europea modifica il precedente articolo 31 del 2016 anche per quanto riguarda il ruolo del progettista: d’ora in poi, esso potrà infatti affiancare il Responsabile unico del procedimento (ovvero il cosiddetto Rup) e svolgere una funziona attiva nel supportarlo; egli inoltre, sarà legittimato a delegare a degli esperti esterni alcune consulenze specifiche.

In particolare, per ciò che concerne l’acustica, l’impatto ambientale dei lavori e gli aspetti energetici, il progettista potrà richiedere il parere di esperti esterni, pur rimanendo il responsabile finale dell’opera. Questo punto introdotto dalla nuova norma è particolarmente importante perché di fatto va ad eliminare la possibilità, precedentemente supportata dal Codice italiano, di subappaltare i lavori fondamentali di un progetto. Fanno eccezione, come precedentemente specificato, alcune indagini specifiche nelle quali rientrano anche le analisi

per verificare la sismicità di un edificio e quelle geotecniche.

Semplificazione e allargamento a soggetti diversi

La nuova legge europea, poi, introduce un’ulteriore importante modifica alle norme precedenti, in particolare all’articolo numero 46 del Codice. E’ il caso degli operatori che, pur occupandosi di ingegneria e architettura, erano privi della struttura giuridica prevista dall’ordinamento italiano.

Organizzazioni senza scopo di lucro, fondazioni e altri soggetti simili, quindi, erano totalmente esclusi dalla possibilità di partecipare alle gare d’appalto. Ecco che la norma 2029-20 interviene ampliando la platea degli enti coinvolti anche alle società nate da meno di cinque anni, sempre che esse siano in possesso dei requisiti fondamentali richiesti dalle procedure d’appalto.

Un altro elemento di rottura, oggetto di accesa discussione in ambito edilizio, riguarda poi l’obbligo, ora non più previsto, di elencare la terna di subappaltatori. In precedenza l’articolo 105 prevedeva, infatti, che la ditta titolare dell’appalto dovesse necessariamente elencare i nomi delle ditte subappaltatrici in sede di offerta, in particolare per quanto riguarda i settori maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose. La legge europea, quindi, interviene per semplificare tale procedura e per snellire l’iter di assegnazione.

Photo by Fons Heijnsbroek on Unsplash

CATEGORIES
Share This