Contributi per il canone di locazione, l’avviso del Comune di Caulonia

Contributi per il canone di locazione, l’avviso del Comune di Caulonia

Sul sito del Comune di Caulonia è disponibile l’Avviso Pubblico per ottenere contributi per i canoni di locazione versati nell’anno 2024. Di seguito il testo integrale.

COMUNE DI CAULONIA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
AVVISO PUBBLICO
Legge n. 431 del 9 dicembre 1999, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
Contributi per l’anno 2024 – Fondo e Competenza anno 2025
(art.11 L.431/98 – Delibera di G.R. n.206/2006)
Approvato con determina R.G. n. 1483 del 18.12.2024
IL RESPONSABILE
AREA SOCIO-CULTURALE E P.I.
Richiamate:

  • la Circolare esplicativa alla D.G.R. n. 206/2006 –prot. SIAR n. 336579 del 19.10.2020;
  • la comunicazione della Regione Calabria prot. 372690 del 14.11.2020;
  • la comunicazione della Regione Calabria, pubblicata sul portale istituzionale avente ad oggetto
    “Contributo per il canone di locazione sostenuto nell’anno 2024 – Competenza 2025”;
    RENDE NOTO
    Che, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei
    requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del
    canone di locazione, secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse
    disponibili.
    Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in
    posizione utile nell’elenco definitivo, all’attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di
    locazione versati a partire dal mese di gennaio 2024.
    PREMESSA:
    A) L’erogazione del contributo ai conduttori per il pagamento del canone di locazione è
    subordinata all’assegnazione al Comune, da parte della Regione Calabria, del fondo
    destinato ai contributi integrativi.
    B) Il contributo verrà erogato agli assegnatari successivamente al trasferimento dei fondi
    da parte della Regione Calabria.
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    1.Finalità del fondo
    Il Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione dei
    contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione.
    2.Requisiti per l’accesso ai contributi
    Sono ammessi all’erogazione dei contributi coloro i quali, alla data di presentazione della domanda,
    siano in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Cittadinanza italiana;
  2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;
  3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano
    muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n.286/98 e sue
    successive modifiche;
    N.B.: con riferimento al punto 3 si specifica che i richiedenti stranieri, extracomunitari, devono
    essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio
    nazionale, ovvero da cinque anni nella Regione Calabria (L. 133/2008);
  4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell’ordinamento
    vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro,
    purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità,
    entro il secondo grado;
  5. Residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché
    nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
  6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) a canone
    sociale;
  7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
  8. Che egli stesso e i componenti il nucleo familiare inclusi nella Dichiarazione Sostitutiva
    Unica (I.S.E.) sono beneficiari, per l’anno 2023, del contributo relativo al canone di
    locazione previsto per i titolari di ADI (Assegno di Inclusione).
    Si specifica che, entro i limiti dell’ammontare massimo del contributo da concedere a
    ciascun beneficiario e fatte salve disposizioni statali contrarie è ammesso il cumulo tra il
    contributo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Pertanto, ai fini
    della quantificazione del beneficio da concedere, si effettuerà la decurtazione di eventuali
    contributi già percepiti per la stessa finalità;
  9. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
  10. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
    a. titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
    b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
    c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano
    superiori al 50%;
    d. proprietà di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile
    oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità o la inabitabilità
    dell’alloggio;
  11. Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal
    Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000;
  12. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto
    Legislativo n.109/98 e s.m.i., non superiore ad Euro 17.000,00;
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  13. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore
    della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul
    valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni,
    rientranti entro i valori di seguito indicati:
    Fascia A Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS
    Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%
    Fascia B Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00
    Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non
    superiore ad € 17.000,00
    Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%
  14. Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella
    risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è
    diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
    a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
    b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di
    età superiore a 65 anni.
  15. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 14 non sono tra loro cumulabili.
  16. L’anno di produzione dei redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del
    30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
  17. I requisiti di cui al punto 2 sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come
    determinato dal D.Lgs. n.109/98 e s.m.i., tranne il requisito di cui al punto 2.4 che si
    riferisce al soggetto richiedente il contributo. Ai fini del presente bando si considera nucleo
    familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da
    vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non
    legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF. Il coniuge non convivente per il quale è
    in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando
    idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione;
  18. Non sono efficaci:
    a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità
    annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di
    chiusura del bando comunale;
    b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni
    familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando
    comunale.
    3.Valori di riferimento
    La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall’Attestazione
    ISEE in corso di validità.
    Il valore dei canoni è quello risultante dal contratto, relativo all’anno 2024:
  • al netto degli oneri accessori limitatamente alle sole Fasce A e B di cui al punto 2 del
    presente avviso;
  • comprensivo degli oneri accessori limitatamente alla sola Fascia C di cui al punto 2 del
    presente avviso;
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    Per i soggetti che, relativamente al proprio nucleo familiare, dichiarano reddito zero o reddito
    inferiore al canone annuo di locazione pagato, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla
    presentazione di un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento (dichiarazione sostitutiva
    di atto notorio da indicare in domanda) a pena di nullità.
    4.Entità del contributo
    Il contributo è erogato agli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili,
    secondo le modalità di riparto definite dalla Regione Calabria.
    L’importo del contributo da erogare è calcolato in relazione ai mesi di validità del contratto di
    locazione e, comunque, decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva.
    Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri
    accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto
    Legislativo n.109/98 e successive modifiche e integrazioni:
    a. Fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di Euro
    3.100,00
    b. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di Euro
    2.325,00
    c. Fascia C: l’ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura
    proporzionale alla perdita di reddito;
    Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese
    inferiori ai 15 giorni.
    5.Canone annuo di locazione
  1. Il canone annuo di locazione (al netto degli oneri accessori limitatamente alle sole Fasce A e
    B – comprensivo degli oneri accessori limitatamente alla sola Fascia C) è costituito dalla
    somma dei canoni di locazione relativi all’anno per il quale si chiede il contributo, anche in
    seguito a proroga o rinnovo, oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per
    un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
    6.Decesso
  2. In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel
    rapporto di locazione, ai sensi dell’art.6 della Legge n. 392/1978.
  3. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente
    all’approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà
    al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino
    all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo così ricalcolato ad un erede
    individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.
    7.Domanda di accesso e certificazione
    Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l’accesso e la
    situazione economica del nucleo familiare sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto
    notorio completa di documento di identità in corso di validità.
  4. Presentazione delle domande
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    La domanda di partecipazione, deve essere compilata unicamente sul modulo appositamente
    predisposto dal Comune di Caulonia scaricabile dal sito web, e solo in via residuale, ritirandola
    presso l’Ufficio “Area Socio-Culturale e P.I.” del Comune di Caulonia, Via Brigida Postorino.
    La domanda, debitamente sottoscritta, completa di tutti i dati richiesti sottoforma di questionario
    (per le parti che interessano) e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi, dovrà inoltre
    indicare l’indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative alla
    procedura per la erogazione del contributo, pena l’esclusione.
    La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo, entro il
    termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, indirizzandola
    all’Ufficio Area Socio-Culturale e P.I. oppure trasmessa mezzo PEC unicamente all’indirizzo
    protocollo.caulonia@asmepec.it.
    Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse.
  5. Istruttoria domande e formazione graduatoria.
    Alla formazione della graduatoria provvederà l’Ufficio Comunale competente secondo la tempistica
    e le fasi procedurali seguenti:
  • Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i cittadini titolari di
    contratto regolarmente registrato di conduzione in locazione di alloggi, potranno inoltrare
    domanda di accesso ai contributi;
  • Il Comune, scaduti i 60 giorni di pubblicazione del bando, effettuerà l’istruttoria delle
    domande pervenute, provvederà a verificare il possesso dei requisiti richiesti, formulerà
    l’elenco provvisorio, invierà quindi alla Regione l’atto amministrativo di approvazione
    dell’elenco definitivo dei richiedenti entro il 31 maggio 2025.
    In presenza di uno dei seguenti casi:
    a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
    b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo;
    c) somma dei redditi Irpef e Irap superiori al canone annuo, di un valore compreso
    tra 0 e 30%;
    il Comune, prima dell’erogazione del contributo, dovrà:
  1. verificare l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi
    Sociali o altra struttura demandata;
  2. escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e, nel
    caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come
    inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti
    ai fini Irpef;
  3. procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di
    autocertificazioni.
  4. Controlli e sanzioni
    Con la sottoscrizione della domanda il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso
    dei requisiti previsti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la
    sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.
    La dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e comporta altresì la decadenza dal
    beneficio concesso.
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    Sui dati dichiarati potranno essere eseguiti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli
    diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Saranno altresì effettuati controlli a
    campione sulla veridicità dei dati reddituali e patrimoniali da parte della Guardia di Finanza, a cui il
    Comune invierà l’elenco degli assegnatari del contributo.
    Caulonia,
    Il Responsabile Area Socio-Culturale e P.I.
    Dott.ssa Sonia Bruzzese
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