Contributi per il canone di locazione, l’avviso del Comune di Caulonia
Sul sito del Comune di Caulonia è disponibile l’Avviso Pubblico per ottenere contributi per i canoni di locazione versati nell’anno 2024. Di seguito il testo integrale.
COMUNE DI CAULONIA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
AVVISO PUBBLICO
Legge n. 431 del 9 dicembre 1999, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
Contributi per l’anno 2024 – Fondo e Competenza anno 2025
(art.11 L.431/98 – Delibera di G.R. n.206/2006)
Approvato con determina R.G. n. 1483 del 18.12.2024
IL RESPONSABILE
AREA SOCIO-CULTURALE E P.I.
Richiamate:
- la Circolare esplicativa alla D.G.R. n. 206/2006 –prot. SIAR n. 336579 del 19.10.2020;
- la comunicazione della Regione Calabria prot. 372690 del 14.11.2020;
- la comunicazione della Regione Calabria, pubblicata sul portale istituzionale avente ad oggetto
“Contributo per il canone di locazione sostenuto nell’anno 2024 – Competenza 2025”;
RENDE NOTO
Che, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei
requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del
canone di locazione, secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in
posizione utile nell’elenco definitivo, all’attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di
locazione versati a partire dal mese di gennaio 2024.
PREMESSA:
A) L’erogazione del contributo ai conduttori per il pagamento del canone di locazione è
subordinata all’assegnazione al Comune, da parte della Regione Calabria, del fondo
destinato ai contributi integrativi.
B) Il contributo verrà erogato agli assegnatari successivamente al trasferimento dei fondi
da parte della Regione Calabria.
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1.Finalità del fondo
Il Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione dei
contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione.
2.Requisiti per l’accesso ai contributi
Sono ammessi all’erogazione dei contributi coloro i quali, alla data di presentazione della domanda,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano
muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n.286/98 e sue
successive modifiche;
N.B.: con riferimento al punto 3 si specifica che i richiedenti stranieri, extracomunitari, devono
essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio
nazionale, ovvero da cinque anni nella Regione Calabria (L. 133/2008); - Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell’ordinamento
vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro,
purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità,
entro il secondo grado; - Residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché
nell’alloggio oggetto del contratto di locazione; - Non essere assegnatario di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) a canone
sociale; - Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- Che egli stesso e i componenti il nucleo familiare inclusi nella Dichiarazione Sostitutiva
Unica (I.S.E.) sono beneficiari, per l’anno 2023, del contributo relativo al canone di
locazione previsto per i titolari di ADI (Assegno di Inclusione).
Si specifica che, entro i limiti dell’ammontare massimo del contributo da concedere a
ciascun beneficiario e fatte salve disposizioni statali contrarie è ammesso il cumulo tra il
contributo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Pertanto, ai fini
della quantificazione del beneficio da concedere, si effettuerà la decurtazione di eventuali
contributi già percepiti per la stessa finalità; - Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a. titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano
superiori al 50%;
d. proprietà di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile
oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità o la inabitabilità
dell’alloggio; - Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal
Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000; - Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto
Legislativo n.109/98 e s.m.i., non superiore ad Euro 17.000,00;
3 - Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore
della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul
valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni,
rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia A Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS
Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%
Fascia B Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non
superiore ad € 17.000,00
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24% - Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella
risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è
diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di
età superiore a 65 anni. - Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 14 non sono tra loro cumulabili.
- L’anno di produzione dei redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del
30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.); - I requisiti di cui al punto 2 sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come
determinato dal D.Lgs. n.109/98 e s.m.i., tranne il requisito di cui al punto 2.4 che si
riferisce al soggetto richiedente il contributo. Ai fini del presente bando si considera nucleo
familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da
vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non
legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF. Il coniuge non convivente per il quale è
in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando
idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione; - Non sono efficaci:
a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità
annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di
chiusura del bando comunale;
b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni
familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando
comunale.
3.Valori di riferimento
La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall’Attestazione
ISEE in corso di validità.
Il valore dei canoni è quello risultante dal contratto, relativo all’anno 2024:
- al netto degli oneri accessori limitatamente alle sole Fasce A e B di cui al punto 2 del
presente avviso; - comprensivo degli oneri accessori limitatamente alla sola Fascia C di cui al punto 2 del
presente avviso;
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Per i soggetti che, relativamente al proprio nucleo familiare, dichiarano reddito zero o reddito
inferiore al canone annuo di locazione pagato, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla
presentazione di un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento (dichiarazione sostitutiva
di atto notorio da indicare in domanda) a pena di nullità.
4.Entità del contributo
Il contributo è erogato agli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili,
secondo le modalità di riparto definite dalla Regione Calabria.
L’importo del contributo da erogare è calcolato in relazione ai mesi di validità del contratto di
locazione e, comunque, decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva.
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri
accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto
Legislativo n.109/98 e successive modifiche e integrazioni:
a. Fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di Euro
3.100,00
b. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di Euro
2.325,00
c. Fascia C: l’ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura
proporzionale alla perdita di reddito;
Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese
inferiori ai 15 giorni.
5.Canone annuo di locazione
- Il canone annuo di locazione (al netto degli oneri accessori limitatamente alle sole Fasce A e
B – comprensivo degli oneri accessori limitatamente alla sola Fascia C) è costituito dalla
somma dei canoni di locazione relativi all’anno per il quale si chiede il contributo, anche in
seguito a proroga o rinnovo, oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per
un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
6.Decesso - In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel
rapporto di locazione, ai sensi dell’art.6 della Legge n. 392/1978. - Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente
all’approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà
al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino
all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo così ricalcolato ad un erede
individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.
7.Domanda di accesso e certificazione
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l’accesso e la
situazione economica del nucleo familiare sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio completa di documento di identità in corso di validità. - Presentazione delle domande
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La domanda di partecipazione, deve essere compilata unicamente sul modulo appositamente
predisposto dal Comune di Caulonia scaricabile dal sito web, e solo in via residuale, ritirandola
presso l’Ufficio “Area Socio-Culturale e P.I.” del Comune di Caulonia, Via Brigida Postorino.
La domanda, debitamente sottoscritta, completa di tutti i dati richiesti sottoforma di questionario
(per le parti che interessano) e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi, dovrà inoltre
indicare l’indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative alla
procedura per la erogazione del contributo, pena l’esclusione.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo, entro il
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, indirizzandola
all’Ufficio Area Socio-Culturale e P.I. oppure trasmessa mezzo PEC unicamente all’indirizzo
protocollo.caulonia@asmepec.it.
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse. - Istruttoria domande e formazione graduatoria.
Alla formazione della graduatoria provvederà l’Ufficio Comunale competente secondo la tempistica
e le fasi procedurali seguenti:
- Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i cittadini titolari di
contratto regolarmente registrato di conduzione in locazione di alloggi, potranno inoltrare
domanda di accesso ai contributi; - Il Comune, scaduti i 60 giorni di pubblicazione del bando, effettuerà l’istruttoria delle
domande pervenute, provvederà a verificare il possesso dei requisiti richiesti, formulerà
l’elenco provvisorio, invierà quindi alla Regione l’atto amministrativo di approvazione
dell’elenco definitivo dei richiedenti entro il 31 maggio 2025.
In presenza di uno dei seguenti casi:
a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo;
c) somma dei redditi Irpef e Irap superiori al canone annuo, di un valore compreso
tra 0 e 30%;
il Comune, prima dell’erogazione del contributo, dovrà:
- verificare l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi
Sociali o altra struttura demandata; - escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e, nel
caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come
inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti
ai fini Irpef; - procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di
autocertificazioni. - Controlli e sanzioni
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso
dei requisiti previsti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la
sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.
La dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e comporta altresì la decadenza dal
beneficio concesso.
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Sui dati dichiarati potranno essere eseguiti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Saranno altresì effettuati controlli a
campione sulla veridicità dei dati reddituali e patrimoniali da parte della Guardia di Finanza, a cui il
Comune invierà l’elenco degli assegnatari del contributo.
Caulonia,
Il Responsabile Area Socio-Culturale e P.I.
Dott.ssa Sonia Bruzzese