Nuova ordinanza a Marina di Gioiosa Ionica, revocato il divieto di balneazione
RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n.7 del 25.07.2023, con la quale, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica, si ordinava: “il divieto di balneazione nelle acque antistanti il lungomare di Marina di Gioiosa Ionica ….. sino al completamento dell’intervento di manutenzione straordinaria della linea elettrica ed alla ripresa del regolare funzionamento dell’impianto di depurazione”;
VISTA la nota prot. interno n.0016407 del 26.07.2023, a firma del Responsabile del procedimento geom. Raffaele Cagliuso, con la quale si comunica che sono venute meno le ragioni che hanno determinato il divieto di balneazione
VISTI i poteri conferiti al sottoscritto dalla Legge
DISPONE LA REVOCA
per i motivi sopra esposti, dell’ordinanza n.7 del 25.07.2023, con conseguente ripresa dell’attività balneare
DISPONE
che la presente revoca di ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sulla Home Page del sito internet istituzionale del Comune di Marina di Gioiosa Ionica; che la presente revoca di ordinanza venga, altresì, diffusa a mezzo organi di stampa per la massima informazione ai cittadini; che, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento venga inoltrato alle Istituzioni interessate ed alle FF.OO.
Che la presente revoca di ordinanza sia trasmessa, per opportuna conoscenza
1) Alla Prefettura di Reggio Calabria;
2) Al Dipartimento di Prevenzione dell’Autorità Sanitaria A.S.P. di Reggio
Calabria;
3) Al Commissariato di P.S. di Siderno ;
4) Al Comando Stazione Carabinieri di Marina di Gioiosa Ionica;
5) Alla Polizia Municipale del Comune di Marina di Gioiosa Ionica;
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Avv. Femia Giuseppe