Scuole superiori, nuova ordinanza di Spirlì: “Istituti favoriscano la Dad”
Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha firmato oggi l’ordinanza n. 28 che recepisce il provvedimento dello scorso 23 aprile con il quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’ambito delle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto che, da lunedì 26 aprile, continuino ad applicarsi, in tutto il territorio regionale, le misure della “zona arancione”.
SCUOLA
L’ordinanza introduce anche misure per la didattica delle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione dell’articolo 3 del decreto legge 22 aprile 2021 n.52, “disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”.
«In particolare – è scritto nell’ordinanza –, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e le scuole di istruzione e formazione professionale limitano la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione studentesca si avvarrà della didattica a distanza, fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche ordinanze emergenziali e nelle disposizioni nazionali vigenti».
LA RACCOMANDAZIONE Nel provvedimento si ribadisce la raccomandazione, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado «di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata online, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza».
SPOSTAMENTI
«Gli spostamenti verso altri Comuni o Regioni/Province autonome – prevede l’ordinanza –, sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; nei Comuni fino a 5mila abitanti resta comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune, con esclusione dei capoluoghi di provincia; è altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di quattro persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro».
RISTORAZIONE
«Restano sospese – è scritto ancora – le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle misure per prevenire o contenere il contagio».
«È consentita – riporta ancora il provvedimento – la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto resta consentito esclusivamente fino alle ore 18».
GLI ESERCIZI COMMERCIALI
«Nelle giornate festive e prefestive – si legge nell’ordinanza – restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; devono essere garantiti in tutte le attività commerciali aperte al pubblico, la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni e siano rispettate le misure di cui agli allegati al Dpcm 2 marzo 2021».
ZONE ROSSE
Con la seguente ordinanza «restano efficaci» le disposizioni previste nelle ultime ordinanze (n. 27 del 19 aprile 2021, n. 25 del 13 aprile 2021, n. 23 del 12 aprile 2021) relative a specifiche aree territoriali identificate come “zona rossa”.
Regione Calabria