Carabetta di Attiviamo Caulonia: “Il comune avrebbe dovuto effettuare la tumulazione del poveretto morto 9 mesi fa”
di Francesco Carabetta
Quello che mi accingo a scrivere non è a difesa del professore Ammendolia, perché non ne ha assolutamente bisogno.
Ciò premesso, ritengo che, quello che l’amministrazione scrive, sia un insulto all’intelligenza di chi legge ed anche irrispettoso nei confronti del defunto, nonché una presa in giro che gravita sull’intera faccenda oltre ad un cumulo di scuse in merito. A riprova di ciò, vi è una norma che disciplina l’argomento, che più avanti allegherò.
In quanto all’amministratore di sostegno, alla morte dell’amministrato pare non abbia nessuna responsabilità sui funerali,
Mors omnia solvit! (quanto mi intriga sto latino!! Vi invito a visionare: https://www.assostegno.it/la-gestione-dei-rapporti-dopo-il-decesso-del-beneficiario/)
Ah maledetto internet !
Certo è che se il defunto ha eredi, fino al 6° grado di parentela sono in dovere di provvedere ai funerali, fatta eccezione se tali eredi abbiano rinunciato all’eredità.
Ma ciò non deve esimere il comune dalle sue responsabilità sul caso. L’amministrazione comunale avrebbe dovuto effettuare la tumulazione del feretro entro i termini di legge, qualora non fosse stata possibile una adeguata conservazione igienico sanitaria.
E non pare certo che il feretro sia stato adeguatamente custodito, non solo per la conservazione, ma anche perché dove è stato deposto le porte della cappella non sono chiuse a chiave e così dicasi per il cancello d’ingresso.
Dopo la tumulazione, l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere le indagini di rito per appurare, come già detto sopra, se il defunto aveva eredi.
Sono nove mesi che questo poveretto giace nella cappella del cimitero di Caulonia Marina, coperto da un alone di omertà, nessuno sapeva nulla, alone spazzato via solo con la denuncia di AttiviAmo Caulonia.
Nove mesi, nove mesi !
Ma siamo sicuri che non si poteva evitare questa gravissima situazione, a limite della legalità ?
O forse, si è andati anche oltre tale limite ?
L’art. 1, comma 7 bis della L n. 26/2001 disciplina l’assunzione delle spese da parte dell’amministrazione comunale. Lo stesso stabilisce, che la gratuità dell’inumazione, cremazione e esumazione ordinaria è limitata alle persone indigenti, agli appartenenti ad una famiglia non abbiente, nonché a coloro, i cui familiari sono irreperibili o se questi hanno rinunciato all’eredità.
Ai sensi dell’art. 48, DPR n. 803/1975, quando non venga richiesta altra destinazione, nei cimiteri devono essere ricevuti:
- i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse la residenza in vita;
- i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso la residenza in vita;
- i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- i nati morti;
- i resti mortali delle persone sopra elencate.