Nove provvedimenti di D.A.SPO nei confronti dei tifosi reggini
“Lo sport si fonda sui valori della legalità e del rispetto reciproco. Lo sport deve essere considerato quale palestra positiva di vita, momento di inclusione sociale e di rispetto del prossimo. Striscioni che inneggiano alla discriminazione e all’odio non possono essere accettati. Nella consapevolezza che la maggior parte della tifoseria reggina è costituita da tifosi che considerano lo sport un momento di sana aggregazione, i provvedimenti emessi hanno la finalità di allontanare i pochi soggetti che si recano allo stadio per manifestare odio e violenza”. Questo il commento del Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, a seguito dell’emanazione di 11 provvedimenti di D.A.Spo.
Come preannunciato, non si è fatta attendere la risposta della Questura di Reggio Calabria dopo il deprecabile episodio di sabato 28 ottobre, presso la curva sud dello Stadio “O. Granillo”, relativo all’esposizione di striscioni dal contenuto di discriminazione territoriale, in occasione della partita Reggina-Catania.
Il Questore della Provincia di Reggio Calabria Raffaele Grassi il 04 novembre ha emesso 11 provvedimento di D.A.Spo.
9 sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi reggini che, durante il citato incontro, avevano esposto in Curva Sud diversi striscioni e coreografie di cui alcuni, indirizzati contro le Forze dell’Ordine, con un evidente contenuto provocatorio: “CHIUSO PER REPRESSIONE – DIFFIDATI LIBERI” ed altri, non solo offensivi ed ingiuriosi nei confronti della città di Catania e dei suoi abitanti, ma dal palese tenore di discriminazione territoriale nei confronti dei supporter della squadra etnea presenti allo stadio: “NESSUN ELEFANTE VI PROTEGGE – PRIMA O POI LA LAVA VI DISTRUGGE”, con un esplicito e macabro augurio alla città di Catania di essere distrutta dalla lava dell’Etna.
Per alcuni dei predetti tifosi, L.G.E. cl. ’91, R.A. cl. ’89, E.A. cl. ’80, P.G. cl. ’92, P.G. cl. ’92, L.G. cl. ’80, C.G. cl. ’75, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è stato imposto per la durata di anni 5 con l’obbligo di presentazione presso questi Uffici mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo di tutte le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata, a qualsiasi titolo, la compagine calcistica della “Urbs Reggina 1914”. Per altri due, C.G. cl. ’85 ed S.A. cl. ’76, già destinatari negli anni di ben due provvedimenti di d.a.spo., l’odierno divieto è stato disposto per la durata di anni 8 con l’obbligo di presentazione presso questi Uffici con analoga modalità.
Il provvedimento inibitorio è stato, altresì, adottato, per la durata di anni 3 nei confronti della figura strategica dello S.L.O. della società “URBS Reggina 1914”, P.V. cl. ‘68, per aver contribuito, con condotte reiteratamente omissive nello svolgimento della delicatissima funzione rivestita, agli eventi occorsi durante la citata partita.
Infine, l’ultimo D.A.Spo. è stato irrogato nei confronti di un tifoso del “Calcio Catania”, G.G. cl. ’88, trovato in possesso di sostanza stupefacente, al termine della partita, durante le fasi di accompagnamento dei supporter etnei, nelle vicinanze dello stadio. Detto divieto avrà una durata di anni 3 con obbligo di presentazione presso la competente Questura di Catania.
La Polizia di Stato, nella più ampia ottica di recuperare la dimensione sociale del calcio da vivere come passione, divertimento e partecipazione e di garantire la fruibilità in sicurezza dello stadio a tutti gli spettatori, ed in particolare alle famiglie, ribadisce, con l’adozione dei citati provvedimenti, la ferma volontà di bandire ogni forma di violenza, discriminazione e intemperanza dalle manifestazioni sportive.
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