Modafferi e il PD propongono il testamento biologico per Gioiosa Ionica
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Al Presidente del Consiglio
del Comune di Gioiosa Jonica Maurizio Zavaglia
Sig. Sindaco
del Comune di Gioiosa Jonica
All’Amministrazione Comunale
del Comune di Gioiosa Jonica
MOZIONE
(art. 43 T.U. enti locali approvato con D. Lgs n. 267/2000 – art. 27 regolamento comunale)
Oggetto: richiesta istituzione del Registro di raccolta per i Testamenti Biologici
Premesso che:
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con l’espressione “testamento biologico” si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile;
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la persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere;
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la “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari” (con la denominazione di “Living will“) è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell’Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è comunque una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici;
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in Italia, l’articolo 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana“. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto“, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato.
Considerato che:
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la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona (titolo 1 – Dignità, art.3 – Diritto all’integrità personale);
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la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all’art.9 che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione“;
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il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, dopo aver precisato all’art. 16 che “il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…“, all’art 35 sancisce che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente… In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti …curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona“. Inoltre all’art 38 si afferma che “il medico deve attenersi… alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi… il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato“.
Preso atto che
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il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che “… le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà“.
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la Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando in particolare i casi Welby, Nuvoli, Englaro, Antoniani portati mediaticamente alla ribalta, e ribadendo che in assenza di una normativa nazionale in materia, esistono di fatto, in vario modo formulate, le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l’idratazione e l’alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente; dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia – (Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Corte di Cassazione Sent. n. 23676 del 15.10.08; Corte di Cassazione Sent. n. 27145 del 13.11.08) -;
Valutato che
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la tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato
dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell’ordinamento giuridico italiano. È, infatti, in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l’approvazione di una legge in materia;
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il Partito Democratico sta cercando di colmare questo vuoto legislativo infatti, dopo più di un anno in commissione affari sociali e di approfondite discussioni in Aula, è riuscito a far approdare alla Camera un disegno di legge, dopo decenni di attesa. Il testo, intitolato “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”, permette al nostro Paese di fare un passo in avanti decisivo in tema di diritti civili e tutela della dignità delle persone e prevede in sintesi che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, e che “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Il consenso può comportare “l’interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali”, ma “non possono comportare l’abbandono terapeutico”. Il medico “è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale”. L’Aula della Camera, il 20 aprile 2017, ha approvato con 326 voti a favore la legge sul bio-testamento ed il testo ora passerà al Senato per l’approvazione definitiva;
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in questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte a introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;
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il registro in oggetto è già vigente in molti Comuni della Penisola: negli ultimi anni sono più che raddoppiati i Comuni che hanno istituito registri in cui depositare il proprio testamento biologico;
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il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, è rivolto al perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale (art. 3, comma 2 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL – ).